Registro Imprese Legno (RIL) – Iscrizione al Registro nazionale degli Operatori EUTR

Si ricorda che le imprese che intendono commerciare i prodotti legnosi ottenuti dai propri tagli boschivi sono tenute ad iscriversi annualmente al Registro Imprese Legno (RIL) istituito ai sensi dello specifico decreto
interministeriale del 9 febbraio 2021, l’iscrizione è dovuta infatti per tutti gli operatori che commercializzano e immettono per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato UE.
Per chi intende avviare tale attività l’iscrizione deve avvenire fin dall’inizio della stessa. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno e scade il 15 gennaio
dell’anno successivo. L’iscrizione può essere effettuata da soggetti intermediari previa specifica delega da parte dei titolari dell’impresa.
In caso di mancato adempimento è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell’art.6 c.7 del Decreto legislativo n.178/2014.
L’iscrizione si effettua attraverso la piattaforma online SIAN raggiungibile dalle pagine web del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste: https://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp

Ad ogni buon fine si ricorda che sono esonerate dall’iscrizione al registro nazionale RIL le imprese appartenenti alle categorie An, Bn, Cn dell’Albo delle imprese forestali della Regione Emilia- Romagna. Tali categorie sono state istituite con la direttiva regionale di cui alla D.G.R. n. 1001/2022 e sono riconosciute a livello nazionale. 
L’iscrizione all’Albo delle imprese forestali in qualsiasi categoria è condizione necessaria e sufficiente per operare in bosco in Emilia-Romagna e presentare le relative richieste e comunicazioni di taglio boschivo. Le imprese forestali delle categorie A e C dell’Albo (riconosciute solo a livello regionale) e le imprese agricole non iscritte all’Albo hanno comunque l’obbligo di iscriversi ogni anno al Registro nazionale RIL se intendono commercializzare il legname derivante dai propri tagli boschivi a partire dal 16 gennaio dell’anno di commercializzazione o almeno entro il giorno della prima commercializzazione.

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi agli uffici Cia di riferimento

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