Nuove disposizioni obbligatorie per l’etichettatura dei prodotti IG-Nota esplicativa

Il  Masaf ha fornito gli attesi chiarimenti sulle norme obbligatorie relative all’etichettatura dei prodotti DOP e IGP. Il documento ministeriale accoglie diverse osservazioni presentate da Cia durante la fase di consultazione sullo schema di Decreto legislativo di attuazione del Regolamento (UE) 2024/1143.

Come noto, il Regolamento ha introdotto importanti novità per la tutela delle Indicazioni Geografiche. In

particolare, l’articolo 37 (modificato dal Reg. UE 2026/471) stabilisce l’obbligo di indicare il nome del

produttore o dell’operatore nel medesimo campo visivo dell’indicazione geografica.

Per facilitare la corretta applicazione della norma, la circolare specifica che per campo visivo si intendono

tutte le superfici dell’imballaggio leggibili da un unico angolo visuale, senza dover ruotare il prodotto. Di

conseguenza, il nome del prodotto e quello del produttore devono essere visibili contemporaneamente

almeno una volta. Tale requisito si ritiene soddisfatto anche qualora le due informazioni compaiano

esclusivamente sul retro-etichetta, purché leggibili insieme.

Ai fini dell’adempimento, il testo ministeriale precisa le figure coinvolte:

– Il Produttore è la persona fisica o giuridica iscritta al sistema di controllo della DOP o IGP. In caso di

pluralità di soggetti, è sufficiente indicarne uno (anche il responsabile della fase che conferisce le

caratteristiche essenziali al prodotto).

– L’Operatore è il responsabile della fase di produzione o della trasformazione sostanziale, ossia

dell’operazione che modifica irreversibilmente lo stato del prodotto.

Si precisa inoltre che l’utilizzo di un marchio commerciale o di un logo non assolve l’obbligo, a meno che il

nome commerciale non coincida esattamente con la ragione sociale ufficiale dell’azienda.

Il documento menziona infine l’applicazione per alcuni casi specifici ed esplicativi:

– Per i prodotti invecchiati o stagionati (es. formaggi), lo stagionatore può figurare come produttore in

etichetta, se tale fase è prevista dal disciplinare.

– L’obbligo si estende ai prodotti venduti sfusi o al banco (es. carni o formaggi); in queste casistiche,

l’informazione può essere fornita tramite appositi avvisi esposti in prossimità del prodotto.

– Ai fini di questa disposizione, non è richiesta l’indicazione dell’indirizzo dello stabilimento produttivo.

Per garantire una transizione ordinata e limitare gli oneri a carico delle imprese, sono state confermate

tempistiche adeguate:

– i prodotti etichettati prima del 14 maggio 2026 possono essere commercializzati fino a esaurimento

delle scorte, anche se non rispettano la regola del campo visivo.

– Lo smaltimento delle etichette già stampate potrà continuare per i prodotti circolanti sul territorio

nazionale, infatti, è consentito l’utilizzo delle etichette stampate prima del 14 maggio 2026 per un

ulteriore periodo di 3 mesi, ovvero fino al 14 agosto 2026.

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