COMUNICAZIONE PRODOTTI LEGNOSI COMMERCIALIZZATI NEL 2025
Si ricorda che tutte le aziende che immettono sul mercato legno o prodotti da esso derivati sono tenute a comunicare al RIL ( Registro imprese Legno) applicazione dei regolamenti UE (EUTR e FLEGT) il quantitativo di legno da commercializzare.Possiamo avere due casistiche:a) Aziende non iscritte agli albi regionali delle imprese forestali a valenza nazionale ( An-Cn) o iscritte ai soli albi regionali (A e C). Tra questo possono rientrare le aziende agricole che commercializzano legno derivante da taglio di boschi in conduzione (proprietà, affitto ecc). Per queste aziende se commercializzano il legno devono, a partire dal 16 gennaio e comunque prima della prima commercializzazione di legname comunicare i quantitativi di legname inserendo i valori 2025.
L’iscrizione si fa esclusivamente online sul portale del MIPAAF utilizzando lo SPID individuale di ogni titolare dell’azienda con il pagamento di € 20,00. La conferma dell’iscrizione con il relativo pagamento è da farsi ogni anno.
https://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp
Per procedere all’iscrizione occorre fornire le seguenti informazioni:
denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica, ordinaria e se disponibile PEC, Cod. Fisc. e Partita IVA dati anagrafici del legale rappresentante con riferimento al legno; denominazione commerciale e tipologia, regione italiana e, se possibile, località, quantità annuale, commercializzata e, se disponibile controvalore in Euro.
Per assicurare la richiesta tracciabilità ai prodotti immessi sul mercato occorre che tutte le aziende si dotino di un apposito registro sul quale annotare le principali informazioni (autorizzazione/comunicazione, località, tipologia, quantità e estremi dell’acquirente).
B) aziende iscritte agli Albi delle aziende forestali a valenza nazionale ( An-Cn) (le aziende agricole di norma sono iscritte alla Cn).
In questo caso le aziende non hanno l’obbligo di comunicare direttamente al RIL i quantitativi di legno prodotto nell’anno precedente, in quanto verrà fatto direttamente dalla regione ER senza l’obbligo di pagare 20 euro.
Le aziende sono però tenute a comunicare alla Regione Emilia Romagna, entro il 15/02/2026 i quantitativi di legname commercializzato nel 2025 tramite la nuova procedura informatizzata mediante accesso SPID
al seguente link
https://alboforestale.regione.emilia-romagna.it/
In assenza di comunicazione s’intende che l’azienda non ha commercializzato prodotti legnosi nel 2025.
Dal 01/05/2025, per iscriversi agli albi a valenza regionale e nazionale è obbligatorio il conseguimento della qualifica di operatore forestale da parte del titolare.
Non sono tenuti all’iscrizione ai relativi albi nei seguenti casi
- per attività in ambito forestale che non comportino il taglio della vegetazione arborea e arbustiva presente in bosco;
- per l’esecuzione di interventi forestali effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli per utilizzazioni su terreni boscati in gestione alla propria azienda;
- per i tagli negli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio lungo, pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve;
- per le utilizzazioni effettuate dagli aventi diritto nei terreni soggetti ad uso civico nell’esercizio del proprio diritto di legnatico;
- per le cure colturali, gli interventi di miglioramento nei castagneti da frutto ed il recupero alla coltivazione dei castagneti;
- per tagli di autoconsumo (fino a 250 quintali e comunque nel limite massimo di 5.000 metri quadrati l’anno) e per interventi minuti di manutenzione forestale effettuati dai proprietari o dai possessori delle superfici boscate;
- per la raccolta del legname trasportato o depositato naturalmente in aree demaniali.
Le sanzioni previste per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori vanno da un minimo da 500 a 1.200 Euro, per chi non tiene il registro o lo conserva per almeno 5 anni è prevista una sanzione da un minimo di 150 a un massimo di 1.500 Euro.